

Termina anzitempo la corsa verso il sogno della formazione Under 17 Elite della Scafatese. Ad un passo dalle Semifinali, 4-1 nel match di ritorno dei Quarti con la Puteolana 1909 rimontando il 2-1 dell'andata, sul sintetico di Striano si scatena una rissa. L'indomani si abbatte la scure del giudice sportivo il cui provvedimento viene riportato integralmente di seguito. Avanza direttamente in finale la Gioventù Partenope che affronterà la vincente della sfida tra Micri e Materdei. Contestualmente ufficializzato anche il quadro delle Semifinali Under 15 Elite. La Blue Devils che ha eliminato la Gelbison affronterà il Materdei (2-2 dopo l'1-0 dell'andata con la Lions Football Parthenope) mentre l'Emanuele Troise (1-1 e 0-3 con il Monteruscello) se la vedrà con la Cantera Napoli, vittoriosa 1-4 e 2-0 con l'Accademia Real Agro Aversa.
IL GIUDICE SPORTIVO
"Il GST, letto il referto arbitrale ed il supplemento allo stesso, rilevato che: ^ al minuto 32' del secondo tempo di gioco, a seguito della segnatura di una rete da parte della società Scafatese, si scatenava un alterco nei pressi delle panchine. In particolare mentre i calciatori della società Scafatese festeggiavano la rete, il calciatore n. 6 della Scafatese, Sig. Jaiteh Ousman, sostituito al minuto 13' del secondo tempo di gioco, si rivolgeva alla panchina avversaria con fare provocatorio generando una reazione ostile. A seguito di questa condotta, infatti, il dirigente della Puteolana, Sig. Ennio Carmine, faceva ingresso sul TDG per protestare, determinando un assembramento che coinvolgeva numerosi tesserati di entrambe le società. Tra essi il DDG riconosceva il direttore della Scafatese, Sig. Varriale Pietro, che, insultato dai tesserati avversari, reagiva insultando a sua volta i componenti della società avversaria, nel mentre invitava il Sig. Ousman ad uscire dal TDG. In questo frangente una persona non identificata, ma riconducibile alla società Puteolana, poichè indossava polo e bermuda della società, colpiva con schiaffi al volto due calciatori della Scafatese, che il DDG non identificava per la concitazione del momento, dando origine a una rissa generalizzata che coinvolgeva la quasi totalità dei calciatori e dei componenti delle panchine. Nel corso della rissa il DDG notava chiaramente che il portiere della Scafatese n. 1, veniva colpito e cadeva a terra. Inoltre, il DDG notava il calciatore n. 4, capitano della società Puteolana, Mattia Onotri, colpire intenzionalmente un avversario con una ginocchiata.
Mentre dirigenti e personale addetto alla sicurezza tentavano di sedare la rissa, la situazione degenerava ulteriormente a causa dell'invasione di campo perpetrata dai sostenitori presenti sugli spalti, uno dei quali colpiva violentemente un calciatore della Puteolana. Considerata la gravità dei fatti, il clima di violenza diffusa, la necessità di procedere all'assunzione di provvedimenti disciplinari di espulsione verso quasi tutti i calciatori di entrambe le società, non identificati con precisione dal DDG a causa del trambusto e per la presenza di estranei sul TDG. Vista anche l'assenza delle condizioni minime di sicurezza per il DDG, questi disponeva la sospensione definitiva dell'incontro al minuto 37' del secondo tempo di gioco. Il DDG precisava nel supplemento di rapporto che prima di emettere il triplice fischio tentava di ripristinare l'ordine coinvolgendo i capitani delle due società ma entrambi partecipavano attivamente alla rissa. Il DDG veniva scortato negli spogliatoi dal personale addetto alla sicurezza. Le Forze dell'Ordine giungevano all'impianto quando ormai la situazione si era normalizzata. Tanto rilevato, PQM delibera:^ infliggere la punizione sportiva della perdita della gara ad entrambe le società con il risultato di 0-3, escludendole dal prosieguo della competizione in ragione dei principi di effettività ed afflittività della sanzione ex art. 44 co. 5 CGS, che diversamente resterebbero inapplicati.
Per costante orientamento della giurisprudenza federale (cfr. CFA, Sez. I, Decisione/0001/CFA-2024-2025, Registro procedimenti n. 0138/CFA/2023-2024), infatti, "[ ] Tale principio finalizzato ad evidenti obiettivi di dissuasione e deterrenza da comportamenti antisportivi, nonchè alla salvaguardia dei valori fondanti l'ordinamento federale, impone da un lato che la sanzione sia commisurata alla gravità dell'illecito ed al disvalore sociale della condotta posta in essere da soggetto sanzionato (cfr. per tutte CFA, SS.UU., n. 72/2023-2024); dall'altro
che la sanzione una volta irrogata debba essere scontata effettivamente e concretamente e non in modo fittizio o elusivo [ ]"; ^ squalificare il calciatore n. 6 della società Scafatese, Jaiteh Ousman, per 8 giornate effettive; ^ squalificare il dirigente addetto all'arbitro della società Puteolana, Sig. Ennio Carmine, per 8 giornate effettive; ^ squalificare il dirigente accompagnatore della società Scafatese, Sig. Varriale Pietro, per 8 giornate effettive; ^ squalificare il calciatore n. 4 della società Puteolana, Mattia Onotri, per 8 giornate effettive; ^ ^ disporre che la società Scafatese, disputerà le prossime 4 partite casalinghe a porte chiuse, con la presenza di n. 2 Commissari di Campo a proprio carico; ^ disporre che la società Puteolana, disputerà le prossime 4 partite casalinghe a porte chiuse, con la presenza di n. 2 Commissari di Campo a proprio carico; ^ infliggere l'ammenda di €600,00 alla società Scafatese; ^ infliggere l'ammenda di €600,00 alla società Puteolana".
Altri articoli di questo autore:
Se vuoi essere tempestivamente aggiornato su quello che succede a Salerno e provincia, la pagina facebook di Salerno in Web pubblica minuto per minuto notizie fresche sulla tua home.