

Arriva l'attesa sentenza relativa alla sospensione del match del "Viscardi" tra Lavorate Calcio e Bracigliano, match valevole per la 21a giornata del girone G di Prima Categoria. Una ricostruzione che lascia tanta amarezza al sodalizio braciglianese, vistosi comminare il 3-0 a tavolino con annesso punto di penalizzazione e 150€ di multa. Questo il dispositivo del giudice sportivo territoriale: "Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, visti: a) il preannuncio di ricorso dell'AC Bracigliano; b) il preannuncio e il reclamo dell'ASD Lavorate Calcio, osserva quanto segue. Con riferimento al preannuncio del Bracigliano (sub a) va rilevato che allo stesso non è seguito il reclamo e, pertanto, alla stregua dell'art. 67 CGS, l'impugnazione va ritenuta improcedibile, non essendo contemplato dal menzionato codice l'istituto del preannuncio/reclamo (id est: un preannuncio che anticipa, o che comunque contiene, come nella specie, le motivazioni dell'impugnazione). Nella specie, il Bracigliano, nel rispetto del principio di tipicità degli atti, avrebbe dovuto proporre (ovvero, nella specie, ri-proporre) le censure all'interno del reclamo che, lungi dall'essere un mero adempimento formale, rappresenta l'ineludibile presidio a garanzia del giusto processo, del diritto di difesa, del contraddittorio e della parità fra le parti (ex art. 44 CGS). Del resto, il preannuncio cristallizza esclusivamente la volontà di ricorrere (cfr. art. 49, comma 3, CGS che lo definisce una "dichiarazione") e non è la sede adatta per declinare e partitamente dedurre i vizi che eventualmente affliggono la gara".
Il testo continua: "Con riferimento al reclamo del Lavorate Calcio (sub b), va rilevato che lo stesso è stato presentato a questo Organo e notificato alla controparte in data 13.03. u.s., oltre il termine di 3 giorni feriali previsti dall'art. 67, comma 2, CGS, considerato che la gara controversa è stata disputata il 07.03. u.s. Pertanto, l'impugnazione va dichiarata irricevibile per tardività. In entrambi i casi, sub a) e sub b), le patologie che affliggono gli atti introduttivi impediscono a questo Organo di scrutinare nel merito le censure delle Società e, pertanto, avuto riguardo al referto arbitrale, costituente piena prova fino a querela di falso, sussistevano le condizioni di sicurezza per la prosecuzione della gara in epigrafe, per tal via rendendo ingiustificato l'abbandono del terreno di gioco da parte della Società Bracigliano P.Q.M. delibera: a) l'improcedibilità del reclamo proposto dalla società Bracigliano; b) l'irricevibilità del reclamo proposto dalla società Lavorate Calcio; c) per i fatti di cui innanzi, letto l'art. 53 delle NOIF e l'art. 10 CGS, infligge al Bracigliano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore del Lavorate Calcio; trattandosi di prima rinuncia, è inflitta l'ammenda di euro 150,00 e la penalizzazione di punti UNO (1) in classifica; d) incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva in relazione a entrambi i procedimenti".
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