

di Massimiliano Catapano
La Camera ha approvato in via definitiva, con 237 voti favorevoli e nessun contrario, la legge 2 dicembre 2025 n. 181, che introduce nel codice penale il reato autonomo di femminicidio. Il testo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre, entrerà in vigore il 17 dicembre 2025, dopo il periodo di vacatio legis previsto. Il cuore della riforma è il nuovo articolo 577-bis c.p.: viene considerato femminicidio - e punito con l’ergastolo - l’omicidio di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o discriminazione di genere, come forma di prevaricazione, controllo, possesso o dominio sulla vittima, in risposta al rifiuto di instaurare o proseguire una relazione affettiva, oppure per limitarne le libertà individuali. Accanto a questo, la legge irrigidisce pene e aggravanti per altri reati collegati alla violenza di genere e rafforza misure cautelari e strumenti di protezione delle vittime.
L’intento è chiaro e profondamente condivisibile: riconoscere la specificità del femminicidio e dare un segnale forte contro un fenomeno drammatico e radicato. Proprio per questo, però, è doveroso interrogarsi sui possibili effetti pratici. La scelta di creare un reato autonomo rischia di sovrapporsi alle aggravanti già esistenti per l’omicidio, aprendo la strada a incertezze interpretative tra procure e tribunali su quando contestare il 577-bis e quando applicare l’omicidio aggravato "tradizionale". Ancora più delicato è il peso attribuito al movente: per configurare il femminicidio non basterà provare l’omicidio, ma occorrerà dimostrare che è stato commesso per dominio, possesso, odio o per punire la libertà della donna. Si tratta di elementi psicologici complessi, da ricostruire attraverso messaggi, comportamenti, relazioni pregresse, con il rischio di procedimenti più lunghi e faticosi, in un sistema giudiziario già sovraccarico.
Anche il linguaggio scelto dal legislatore presenta qualche insidia: termini come "dominio", "possesso" o "limitazione della libertà" colgono bene la realtà della violenza di genere, ma sul piano giuridico sono concetti ampi e sfumati, che dovranno essere riempiti di contenuto dalla giurisprudenza. Nel frattempo, non è escluso che si creino interpretazioni difformi da tribunale a tribunale. A questo si aggiunge la rigidità dell’ergastolo come pena base: una sanzione così severa sottolinea il valore simbolico della norma, ma lascia pochissimo spazio alla graduazione della pena, ponendo interrogativi sulla proporzionalità nei casi meno tipici rispetto all’idea di femminicidio reiterato e pienamente consapevole che tutti abbiamo in mente. La mia riflessione è che il rischio non stia nella finalità della legge - che è, anzi, necessaria e tardiva - ma nei suoi possibili esiti concreti: processi più lenti, giustizia ancora più ingolfata, difficoltà probatorie che potrebbero finire per indebolire, anzichè rafforzare, la tutela effettiva delle donne.
Perchè la riforma produca risultati reali, il nuovo articolo 577-bis deve far parte di una strategia più ampia: prevenzione, educazione al rispetto, sostegno serio ai centri antiviolenza, protezione tempestiva di chi denuncia, formazione mirata per forze dell’ordine e magistrati. Solo così il femminicidio non resterà una parola forte scritta nel codice, ma si tradurrà in vite salvate e in una giustizia più vicina alle vittime. E questo impegno deve valere sempre, anche opponendosi a qualsiasi uso strumentale delle norme penali - comprese le false accuse - che finirebbe per danneggiare proprio chi ha davvero bisogno di essere creduta e protetta.
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