

Cambiano parzialmente volto già a pochi giorni dalla terza giornata le classifiche dei gironi G ed H di Prima Categoria. Il giudice sportivo territoriale si è pronunciato sui quattro ricorsi che hanno riguardato i due raggruppamenti salernitani.
GIRONE H
Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla ASD Faraone con cui è stata censurata la regolarità della posizione, ai fini disciplinari, del calciatore del ASD Sporting Club Palomonte, Sig. D'Aniello Michele (nato il 27/12/2002), in quanto non avrebbe scontato la squalifica di n. 1 giornata effettiva (per somma di ammonizioni, recidività V infrazione), precedentemente inflittagli giusta C.U. di questo C.R. n.107 del 07/04/2025, pag. 1666) osserva quanto segue. Il reclamo si palesa fondato, alla luce delle risultanze istruttorie. Infatti, il calciatore in parola risulta squalificato (nella precedente stagione sportiva, ultima gara di campionato), per n. 1 giornata effettiva, per somma di ammonizioni (V infr.), giusta il richiamato C.U. n. 107/2025.Pertanto, in forza di quanto previsto dall'art. 21, comma 6, C.G.S., avrebbe dovuto scontare la squalifica nel campionato di riferimento, ovvero nella prima gara ufficiale della stagione successiva che, nella specie, è costituita proprio da quella oggetto di reclamo, cui D'Aniello ha evidentemente partecipato (essendo stato inserito in distinta, fra i titolari in quanto contrassegnato con la lettera "T"),in violazione della precitata disposizione. P.Q.M. delibera di accogliere il reclamo così come proposto e per l'effetto di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante di squalificare il sig. D'Aniello Michele per una gara effettiva da aggiungersi a quella residua, di squalificare per una gara effettiva il sig. Robertazzi Marco Emilio dirigente accompagnatore di infliggere l'ammenda di euro 150,00 alla reclamata.
GIRONE G
Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla ASD Siano Calcio 2017 con cui è stata censurata la regolarità della posizione, ai fini disciplinari, del calciatore dell'Olympic Salerno, Sig. Balzano Mario (nato il 23/11/1999), in quanto non avrebbe scontato la squalifica di n. 1 giornata effettiva (per somma di ammonizioni), precedentemente inflittagli giusta C.U. di questo C.R. n. 130 del 06/05/2024, pag. 15)osserva quanto segue. Il reclamo si palesa fondato, alla luce delle risultanze istruttorie. Infatti, il calciatore in parola risulta squalificato, nella stagione sportiva 2023/2024, allorquando militava nella Longobarda Salerno, nell’ultima gara di campionato di Seconda Categoria - Play Off, per n. 1 giornata effettiva (somma di ammonizioni) giusta il richiamato C.U. n. 130/2024. Il suddetto calciatore Balzano, svincolato al termine della suddetta stagione, non risulta tesserato per la successiva stagione 2024/2025, ragion per cui non ha potuto scontare la squalifica. Successivamente tesserato nella stagione 2025/2026 in favore della ASD Olympic Salerno, il calciatore Balzano Mario ha disputato la prima gara utile del campionato di prima categoria proprio contro l’odierna reclamata, senza aver, appunto, scontato la squalifica. Pertanto, in forza di quanto previsto dall’art. 21, comma 6, C.G.S., avrebbe dovuto scontare la squalifica nel campionato di riferimento, ovvero nella prima gara ufficiale della stagione successiva che, nella specie, è costituita proprio da quella oggetto di reclamo, cui Balzano ha evidentemente partecipato (essendo stato inserito in distinta e subentrando al minuto 34’ del secondo tempo al n. 6 Limongi Federico, come da referto arbitrale), in violazione della precitata disposizione. P.Q.M. delibera di accogliere il reclamo così come proposto e per l’effetto di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante di squalificare il sig. Balzano Mario per una gara effettiva da aggiungersi a quella residua, di squalificare per una gara effettiva il sig. Coppola Matteo dirigente accompagnatore di infliggere l’ammenda di euro 150,00 alla reclamata.
Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla ASD Polisportiva Etruria con cui è stata censurata la regolarità della posizione, ai fini disciplinari, del calciatore del ASD Atletico Nuceria, Sig. Cavaliere Vincenzo (nato il 20/03/2004), in quanto non avrebbe scontato la squalifica di n. 1 giornata effettiva (per somma di ammonizioni, recidività V infrazione), precedentemente inflittagli giusta C.U. di questo C.R. n. 113 del 14/04/2025, pag. 1735) osserva quanto segue. Il reclamo si palesa fondato, alla luce delle risultanze istruttorie. Infatti, il calciatore in parola risulta squalificato (nella precedente stagione sportiva), per n. 1 giornata effettiva, per somma di ammonizioni (V infr.), giusta il richiamato C.U. n. 113/2025. Pertanto, in forza di quanto previsto dall’art. 21, comma 6, C.G.S., avrebbe dovuto scontare la squalifica nel campionato di riferimento, ovvero nella prima gara ufficiale della stagione successiva che, nella specie, è costituita proprio da quella oggetto di reclamo, cui Cavaliere ha evidentemente partecipato (essendo stato inserito in distinta e, altresì, sostituito per infortunio al 35’ minuto del primo tempo dal Sig. Liguori Mario Christian), in violazione della precitata disposizione. P.Q.M. delibera di accogliere il reclamo così come proposto e per l’effetto di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante di squalificare il sig. Cavaliere Vincenzo per una gara effettiva da aggiungersi a quella residua, di squalificare per una gara effettiva il sig. Senatore Vincenzo dirigente accompagnatore di infliggere l’ammenda di euro 150,00 alla reclamata.
Mentre il Siano Calcio sale in vetta a quota 6 con il Tramonti e la formazione picentina festeggia a tavolino la prima storica vittoria in Prima Categoria, resta salvo il successo del Cava United sul campo della Giffonese. Il sodalizio nerazzurro non notificava nei temini stabiliti il reclamo portando dunque alla conferma del punteggio (0-3) acquisito sul campo.
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