

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello da compilare e le relative istruzioni per ottenere il contributo a fondo perduto previsto dal provvedimento del governo. Le domande potranno essere presentate a partire da mercoledì 30 marzo fino al 28 maggio e andranno inviate attraverso i canali telematici dell'Agenzia. Le richieste andranno inviate all'Agenzia delle Entrate, anche tramite intermediario, sui canali telematici. Il provvedimento attuativo del Decreto Sostegni è stato firmato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, nel giorno stesso dell'entrata in vigore della misura. Il contributo arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d'imposta in compensazione. CLICCA QUI per i moduli.
MODALITA' - Nel modulo, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, va indicato innanzitutto il codice fiscale del richiedente. Il riquadro sottostante "Rappresentante firmatario dell’istanza" va compilato con il codice fiscale dell'eventuale persona fisica che ha la rappresentanza legale: se il richiedente è un soggetto diverso da persona fisica e scrivendo il codice 1 nella casella di fianco. Codice 2 se il richiedente è una persona fisica. Nel riquadro sottostante vanno indicati con una crocetta la fascia in cui rientrano i ricavi complessivi della propria attività relativi all'anno 2019, annualità a cui fa riferimento il Decreto Sostegni per il calcolo del contributo da ricevere, e l'importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi agli anni 2019 e 2020. Infine nel modulo va indicato se si vuole ricevere il contributo sul conto corrente oppure sotto forma di credito d'imposta, barrando l'apposita casella. Va poi indicato il codice Iban del conto corrente intestato al soggetto richiedente. Nel caso l'istanza sia trasmessa da un intermediario, ne va inserito il codice fiscale.
I REQUISITI - Il contributo può essere richiesto dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto (per la gran parte dei soggetti si tratta dell'anno 2019) abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro. Inoltre, il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Sono invece esclusi dalla fruizione del bonus i soggetti la cui attività risulti cessata al 23 marzo o abbiano attivato la partita Iva successivamente.
I PALETTI - Due i paletti previsti per ottenere il contributo. Il primo consiste nell'aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro. Il secondo requisito da soddisfare è che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, sempre che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.
I CONTRIBUTI - L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019. La percentuale in questione è del 60% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro; 50% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a 400mila. La percentuale è del 40% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1 milione; 30% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano la soglia di 1 milione di euro fino a 5 milioni; 20% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni. È comunque garantito un contributo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L'importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150mila euro.
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FONTE: SkyTg24
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