

Le operazioni di acquisto e di vendita di strumenti finanziari possono essere spesso rischiose, e generalmente il risparmiatore intenzionato ad investire in attività finanziarie non acquista direttamente titoli dagli emittenti ma si avvale dell’attività di intermediari finanziari (in genere banche), che si impegnano nella valutazione e realizzazione delle operazioni idonee al profilo investitore del risparmiatore. L’intermediario finanziario ha precisi obblighi informativi nei confronti dell’investitore e l’inadempimento di tali obblighi configura responsabilità dello stesso per i danni subiti dal contraente. Capita, non di rado, che proprio i dipendenti degli istituti di credito consiglino ai clienti l’acquisto di strumenti finanziari, non illustrando pienamente i rischi dell’investimento. Per la violazione degli obblighi informativi l’investitore può ricorrere nei confronti dell’intermediario all’arbitro per le controversie finanziarie (ACF) per la tutela risarcitoria (oltre a poter agire in sede civile). Proprio l’ACF in una recente pronuncia ha condannato un noto istituto di credito al risarcimento danni nei confronti di un risparmiatore salernitano, assistito dal legale salernitano avv. Andrea Tanga, per violazione degli obblighi di informazione e trasparenza nella prestazione del servizio di consulenza. In particolare il risparmiatore, cliente della banca, aveva sottoscritto delle obbligazioni (estremamente rischiose) dietro proposta di un funzionario dello stesso istituto di credito, nonostante egli fosse un cliente al dettaglio che non aveva mai operato su strumenti finanziari a rischio elevato o medio/alto, così consentendo, in conseguenza dell’investimento contestato, l’esposizione del cliente ad un forte rischio. L’informativa sull’operazione era stata rappresentata al cliente solo mediante visione di documentazione in inglese, senza preventivamente appurare una conoscenza della lingua adeguata allo scopo, e senza alcuna consegna della stessa. Il collegio arbitrale all’esito del procedimento (con la Decisione n. 3076 del 2020) ha condannato l’intermediario a corrispondere alla parte ricorrente € 19.000,00 circa, a titolo risarcitorio, condannando lo stesso istituto di credito al pagamento delle spese da versare alla Consob.
FONTE: L'Ora di Cronache
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