Il GST letto il preannuncio di reclamo inoltrato dalla A.C. Honveed Coperchia, nonché il preannuncio di reclamo inoltrato dalla ASD Valle Metelliana; vista la rinuncia la rinuncia al predetto preannuncio di reclamo inoltrato della ASD Valle Metelliana (recante data 5.03.2019); rilevato che, per altro verso, al preannuncio inoltrato dalla AC Honveed Coperchia, la medesima in data 6.3.2019 faceva pervenire rinuncia al predetto reclamo; visti i fatti avvenuti durante la gara in epigrafe e descritti e pubblicati nel C.U. n. 96 del 28.02.2019, pag. 1788; sciogliendo la riserva di cui al C.U. 96 predetto, delibera di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara in danno di entrambe le Società, Valle Metelliana e Honveed Coperchia, con il risultato di 0/3; delibera altresì: a) nulla sul preannuncio di reclamo della ASD Valle Metelliana, giusta rinuncia in atti; b) nulla sul preannuncio di reclamo della A.C. Honveed Coperchia, giusta rinuncia in atti; c) conferma, per il resto, tutti i provvedimenti assunti e pubblicati sul C.U. richiamato; d) dispone incamerarsi le rispettive tasse di reclamo.
Il GST, letto il referto arbitrale rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza ingiustificata da parte della società Acquavella; PQM in applicazione del combinato disposto art.53 comma 2 NOIF ed art.17 comma 3 CGS delibera di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla società Acquavella con il punteggio di 3/0 in favore della società Giffonese, delibera altresì di comminare alla società Acquavella la penalizzazione di un punto in classifica nonché l'ammenda di euro 300,00 quale prima rinuncia, dispone che la medesima versi alla società Giffonese la somma di euro 300,00, a titolo di mancato incasso.
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