Riportiamo di seguito il provvedimento adottato dalla procura federale, riportato sull'odierno c.u del CR Campania:
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe Simone Sessa era stato impiegato nella gara di cui al deferimento (Real Bellizzi-Simone Fierro del 15 Gennaio 2017) dalla società A.s.d. Simone Fierro F.c malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Cavallo Angelo con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Cibelli Carmine l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.s.d. Simone Fierro F.c ed il suo Presidente Sig. Cibelli Carmine facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Sessa Simone tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Cavallo Angelo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Cibelli Carmine la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società A.s.d. Simone Fierro F.c la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.s.d. Simone Fierro F.c alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all’odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall’atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Sessa Simone tre (3) giornate di squalifica; al dirigente Cavallo Angelo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presidente Cibelli Carmine la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; alla società A.s.d. Simone Fierro F.c la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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