di Giuseppe Vitolo
Cambia ancora la classifica nei bassifondi del girone F di Prima Categoria. Accolto il reclamo della Polisportiva Baronissi relativo alla gara del 18 Febbraio scorso con l'Atletico Faiano: il giudice sportivo ribalta l'1-1 sul campo per la posizione irregolare di Luca Marotta che non aveva scontato nel recupero con la Giffonese la squalifica comminatagli dopo il derby con lo Sporting Pontecagnano. Dopo questo provvedimento, i granata picentini tornano all'ultimo posto a quota 14 appaiati alla Pro Sangiorgese mentre gli irnini di mister Avellino salgono a quota 16, a tre punti dalla salvezza diretta. Il dispositivo integrale:
Il GST, letto il reclamo ritualmente ritualmente proposto dalla società Polisportiva Baronissi, con il quale la stessa si duole dell'irregolare posizione ai fini disciplinari del Calciatore della società Atletico Faiano sig. Marotta Luca (nato il 24.6.1991) che non avrebbe potuto disputare l'incontro de quo, poichè squalificato in recidiva di ammonizione; esperiti gli opportuni accertamenti ex officio, è emerso che il calciatore in parola nella gara de quo, non avrebbe potuto prendere parte alla gara in epigrafe poiché squalificato con C.U. n. 74 del 15.2.2018, per in recidiva di ammonizione (V infrazione) ed a norma dell'art. 22 C.G.S. avrebbe dovuto scontare la squalifica nella gara oggetto di reclamo; dagli atti ufficiali di gara emerge che il calciatore Marotta Luca, ha disputato l'incontro, quindi in posizione irregolare. PQM il Giudice Sportivo Territoriale sciogliendo la riserva di cui al C.U. n.76 del 22.2.2018 pag.1986, delibera di infliggere alla società Atletico Faiano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 con l'ammenda di euro 150,00per i fatti descritti in narrativa; ancora di infliggere al dirigente accompagnatore della società Atletico Faiano Nappo Michele l’inibizione fino al 5/4/2018 per i fatti di cui sopra; di infliggere al calciatore Marotta Luca la squalifica per una gara; conferma i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati nel relativo C.U.; dispone restituirsi la tassa di reclamo, se versata.
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